La "legge Fini-Giovanardi"
...La normativa è stata modificata dalla legge n. 49/2006, fortemente voluta da Gianfranco Fini e Carlo Giovanardi. La legge è in realtà la conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, emanato in origine solo per il finanziamento delle Olimpiadi Invernali di Torino.
Si caratterizza per l'inasprimento delle sanzioni relative alle condotte di produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti, e per la contestuale abolizione di ogni distinzione tra droghe leggere, quali la cannabis, e droghe pesanti, quali eroina o cocaina.
A norma dell'art. 75 del predetto T.U., per l'uso personale sono previste alcune sanzioni amministrative, da applicarsi singolarmente o cumulativamente, a seconda delle peculiarità del caso concreto. Si tratta, in particolare, della sospensione del passaporto, la sospensione della patente di guida, o il divieto di conseguirla, nonché la sospensione del porto d'armi. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, dovrà a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Tali sanzioni devono, oggi, avere durata compresa tra un minimo di un mese ed un massimo di un anno. In passato, le sanzioni amministrative avevano durata compresa tra uno e tre mesi nel caso di droghe leggere e tra due e quattro mesi, nel caso di droghe pesanti;
All'art. 73 del già citato T.U. è stato aggiunto il comma 1-bis, che disciplina le condotte di importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo e detenzione di sostanza stupefacente.
Si tratta di condotte che possono essere compiute tanto dallo spacciatore, quanto dal consumatore.
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